STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Articolo 1

E' costituita l'associazione WWW.GENOVAMUSICA.NET con sede legale in Genova, Via Avezzana n° 3a/13b. L'eventuale, successivo, trasferimento della sede, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, purchè nell'ambito dello stesso Comune, non si configurerà come variazione dello Statuto.

Articolo 2

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per oggetto, senza discriminazioni di carattere politico, religioso, razziale, la divulgazione e la promozione della cultura musicale letteraria ed artistica in genere, con particolare attenzione verso la realtà artistica di Genova e si adopererà per aiutare coloro che intendono affacciarsi al mondo artistico con serietà, per contribuire ad affermare la tradizione che vede la città di Genova occupare un posto di primo piano nella cultura.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati l'Associazione si adopererà con i mezzi consentiti possibili nel pieno rispetto della Costituzione repubblicana e dello sviluppo democratico del Paese in cui opera.

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4

Il Patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed, immobili ed attività finanziarie che l'associazione possiede e potrà possedere in avvenire.

Articolo 5

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione sono costituiti, oltre che da prestiti d'uso a titolo gratuito (con obbligo di restituzione) e donazioni da parte dei soci, da:

1. Quote sociali versate annualmente dai soci, con importo da stabilirsi di anno in anno a cura del Consiglio Direttivo;

2. Erogazioni, contributi, donazioni o lasciti di qualsivoglia natura effettuati da privati, Enti Pubblici o Privati , Associazioni Pubbliche o Private e quant'altri fossero interessati allo sviluppo dell'Associazione;

3. Maggiori entrate derivanti da manifestazioni, corsi, mostre, congressi e/o qualunque testimonianza dell'attività svolta dall'Associazione stessa;

4. Eventuale fondo di riserva;

5. Beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione nell'esercizio della sua attività.

Articolo 6

Ogni socio deve pagare la quota associativa annuale stabilita per la categoria sociale di appartenenza.

All'atto della costituzione i Soci Promotori conferiscono la somma di £ 250.000 ciascuno, per complessive £ 500.000 al fine di far fronte alle prime esigenze, anche costitutive, dell'Associazione. Tale conferimento è infruttifero di interessi e dovrà essere restituito allorquando l'Associazione disporrà della somma necessaria.

Articolo 7

L'ammontare della quota annuale relativa ad ogni categoria sociale viene stabilito dal Consiglio Direttivo e viene comunicato almeno tre mesi prima dell'inizio di ogni anno sociale ai soci mediante affissione nei locali sociali.

I soci sono tenuti al versamento delle quote associative differenziate, in ragione della categoria sociale di appartenenza.

Articolo 8

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno verrà redatto, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo, nonchè il preventivo per l'anno successivo.

Il primo esercizio chiuderà il 31.12.2000

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SOCI

Articolo 9

Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che presentino domanda scritta.

Possono essere, altresì, soci Istituzioni, Enti, Associazioni, Aziende Pubbliche e Private, che concorrano allo sviluppo delle attività dell'Associazione; in quest'ultimo caso il diritto di voto sarà esercitato dal legale rappresentante o delegato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

La quota sociale non è trasferibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 10

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Interno, nonchè le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Deve altresì impegnarsi a versare la quota associativa annuale relativa alla categoria associativa prescelta, entro dieci giorni dalla comunicazione, effettuata anche in forma verbale, della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate, o respinte, dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione respinta, su richiesta dell'interessato, il Consiglio Direttivo è tenuto a fornirne motivazione.

I soci che non presenteranno per iscritto le dimissioni, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno saranno considerati soci per l'intero anno e saranno quindi obbligati al versamento della quota associativa annuale.

Articolo 12

Le categorie dei soci sono le seguenti:

Soci Promotori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione: essi ne sono membri di diritto a vita, salvo recesso, sono esentati dal pagamento delle quote associative e fanno parte, di diritto, del Consiglio Direttivo.

Soci Fondatori: hanno concorso alla costituzione dell'Associazione, ne sostengono lo sviluppo e costituiscono, per i primi tre esercizi sociali, insieme ai Soci Promotori, il Consiglio Direttivo: essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale per il periodo della loro adesione all'Associazione.

Soci Benemeriti: sono coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano dedicato in modo particolarmente meritorio le loro energie ed attività allo sviluppo ed alla diffusione dell'attività e degli scopi dell'Associazione, dello

spettacolo e della cultura in genere. Essi fanno parte, di diritto, dei Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

Soci Sostenitori: sono coloro che, previa lettura ed approvazione dello Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno, hanno richiesto l'iscrizione mediante compilazione di apposito modulo, controfirmato da un altro socio promotore, fondatore, benemerito o sostenitore che funge da presentatore.

Soci Ordinari: sono coloro che, presentati da un socio appartenente ad una delle categorie precedenti, approvano lo scopo, lo Statuto e l'eventuale Regolamento Interno dell'Associazione. Essi possono, in qualsiasi momento, richiedere la variazione del proprio stato sociale, con passaggio alla categoria di socio sostenitore. Tale variazione è soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Soci Juniores: sono coloro che non hanno compiuto la maggiore età, o, avendola compiuta, dimostrano di essere ancora studenti e di non aver compiuto il 25' anno di età. Possono essere sia ordinari, sia sostenitori; sono obbligati al pagamento della quota sociale, con una riduzione del 25% e la loro ammissione, nonchè la qualifica di socio Juniores è subordinata al parere del Consiglio Direttivo.

Non esistono limitazioni nei diritti di ciascun socio.

Articolo 13

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti, nonchè a servirsi delle strutture messe a disposizione dall'Associazione.

Articolo 14

Ogni socio deve, altresì, impegnarsi a:

contribuire fattivamente, nei limiti delle proprie possibilità, alla realizzazione delle attività associative;

corrispondere puntualmente la quota associativa;

non prestare contemporaneamente la propria collaborazione od opera ad altre Associazioni o Enti i cui scopi siano analoghi a quelli dell'Associazione senza prima aver ottenuto l'autorizzazione dei membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità:

la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, su segnalazione del Tesoriere, l'indegnità verrà sancita dal medesimo Consiglio Direttivo, con affissione delle motivazioni presso la sede sociale ed i luoghi comuni, oppure potrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo potrà applicare ai soci che si rendessero colpevoli di infrazioni al decoro, alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti Interni, sia l'ammonizione, sia la sospensione per quel periodo di tempo che riterrà opportuno, sia l'espulsione dall'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 17

Organi dell'Associazione sono:

  1. Assemblea Generale dei Soci;
  2. Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 18

L'Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio, su convocazione del Consiglio Direttivo, per deliberare:

sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione; o sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;

sul rinnovo delle cariche sociali, alle scadenze previste dal presente Statuto;

su tutte le deliberazione che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea Generale dei soci potrà, inoltre, essere convocata in sede straordinaria per eventuali modifiche allo Statuto Sociale o, qualora ne venga fatta richiesta, da un terzo degli associati con diritto di voto, per iscritto, con la specifica dell'ordine del giorno.

Gli Avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati con il relativo ordine del giorno presso le sedi sociali almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea

Articolo 19

Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

I soci possono farsi rappresentare, compilando opportuna delega per iscritto, da altri soci, anche membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio non potrà rappresentare più di altri due soci.

I membri del Consiglio Direttivo non possono votare, in qualità di delegati, in merito a questioni relative all'approvazione dei bilanci o ad azioni di responsabilità nei confronti dei Consiglieri.

Articolo 20

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto; qualora non si raggiungesse il quorum richiesto, l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione potrà già essere fissata la data per la seconda convocazione, con un intervallo di almeno sette giorni dalla data di prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita senza limite minimo di partecipanti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti, tranne nel caso di rinnovo delle cariche sociali dove sarà adottata la delibera a maggioranza semplice.

Articolo 21

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione, in prima convocazione, di almeno i due terzi degli aventi diritto e, in seconda convocazione, senza riguardo al numero dei partecipanti. Le delibere sono sempre a maggioranza assoluta.

Articolo 22

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente, scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario ed eventualmente, in caso di necessità, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Articolo 23

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate, in conformità allo Statuto, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 24

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

il Consiglio Direttivo si compone di almeno tre membri. Di esso fanno parte di diritto i Soci Promotori, tutti, i Soci Benemeriti, tutti, uno dei Soci Fondatori, uno dei Soci Sostenitori.

Si compone, altresì, del Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio e di un altro Consigliere,che verrà nominato Segretario/Tesoriere.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio, alla prima riunione utile provvederà alla nomina di un nuovo Consigliere, nonchè, se necessario, alla ridistribuzione delle cariche.

Articolo 25

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei soci membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività culturale, sociale, amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 26

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione ed in particolare:

- decide sulle domande di ammissione a socio sostenitore; determina l'ammontare delle quote sociali;

- provvede al normale andamento dell'Associazione ed alla sua gestione corrente, nonchè alla gestione di impianti, attrezzature, strutture e quanti altri beni, siano essi di proprietà, ottenuti in locazione, uso, godimento, comodato o qualsiasi altro titolo, compiendo a tale fine tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni;

- assume collaboratori, insegnanti, direttori artistici, artisti, impiegati, operai e personale di servizio, fissandone i compensi, adottando ogni opportuno provvedimento disciplinare;

- emana Regolamenti Interni e disposizioni per il funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione;

- provvede alla nomina di Commissioni incaricate dell'espletamento di singole mansioni di sua competenza;

- redige i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;

- tratta con le Autorità governative e amministrative per tutte le questioni riguardanti la vita dell'Associazione.

Articolo 27

Tutti i membri del Consiglio dovranno, all'atto della nomina, sottoscrivere e surrogarsi in proprio tutti gli obblighi assunti verso terzi, per conto dell'Associazione dai componenti dei Consiglio uscenti, sino all'estinzione degli obblighi stessi.

Articoli 28

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà, quindi, validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonchè in tutti i rapporti con Società, Enti, Istituti pubblici e privati.

Cura l'esecuzione delle delibere consiliari ed assembleari.

Per la gestione finanziaria il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

SCIOGLIMENTO

Articolo 29

Lo scioglimento dell'Associazione od eventuali modifiche alla sua struttura sono deliberate dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Tali modifiche dovranno essere approvate con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio.

Lo scioglimento dell'Associazione è subordinato al parere dell'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 30

In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo dovrà anche deliberare la destinazione del Patrimonio dell'Associazione disponibile al momento dello scioglimento. Tale patrimonio dovrà essere devoluto ad Enti e/o Associazioni Pubbliche e o Private con finalità analoghe o con finalità di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di ripartizione, il Patrimonio residuo sarà ripartito tra tutti gli associati.

CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31

Tutte le controversie insorgende tra i soci, tra questi e l'associazione od i suoi organi sociali, saranno materia di delibera del Consiglio Direttivo ed in caso di impossibilità di composizione, dovranno essere demandate ad un Collegio di tre Probiviri da nominarsi a cura due del Consiglio Direttivo, uno dell'Assemblea Generale dei Soci. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 32

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia dettate dal Codice Civile, nonché gli usi e le consuetudini.

Articolo 33

Copie del presente Statuto, firmato dalle parti contraenti, nonchè di tutte le sue successive modificazioni e/o integrazioni, saranno disponibili, per visione dei soci interessati, presso tutti i locali sociali.

Letto, approvato e sottoscritto

 

 

 

 


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